Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli: la produzione di grappa e acquavite di frutta con mezzi artigianali come lavorazione complementare rispetto alla produzione di vino. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere.
      Le disposizioni statali, in ambito fiscale e igienico, vietano tali tipi di produzione, riservandole alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.
      Di fatto però la prassi di produrre distillati con modalità «domestiche» o artigianali non si può dire scomparsa, tanto che altre legislazioni, come ad esempio quella austriaca, hanno provveduto ad agevolare tali modalità di produzione, purché nel rispetto delle norme sulla sicurezza della produzione e in quantitativi limitati.
      Dalle medesime motivazioni nasce la presente proposta di legge: consentire una prassi, attualmente non legittima, purché nell'ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici.
      Il richiamo, nell'articolo 2, alle norme nazionali che definiscono l'acquavite di frutta e la grappa di provenienza geografica delimitata impone il rispetto di tutti i parametri e requisiti dei distillati destinati al largo consumo.
      L'articolo 3 limita i soggetti destinatari delle agevolazioni ai produttori in grado di rispettare, come specificato anche al

 

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comma 4, le prassi di autoregolamentazione igienica.
      Il medesimo articolo 3 limita la quantità della produzione e il fine cui questa viene destinata, ossia l'autoconsumo, entro la quantità massima annua di 30 litri e l'impiego in locali agrituristici gestiti dal produttore medesimo. In quest'ultimo caso la produzione del distillato è consentita unicamente per la mescita e l'accompagnamento ad altri prodotti locali.
      L'articolo 4 illustra le modalità di trasmissione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura della documentazione idonea a comunicare l'applicazione della legge e il rispetto delle limitazioni imposte.
      L'articolo 5 individua, infine, gli enti competenti per la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
      Sicuri dell'interesse dei colleghi deputati per la proposta, si confida in una proficua discussione e un approfondito esame degli aspetti giuridici connessi alla legislazione statale ai fini di una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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